Formazione per RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
📌 OBBIETTIVI
- Formazione Generale:
- Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto, le competenze e le conoscenze indispensabili per lo svolgimento corretto del suo ruolo, nell’ambito della prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro ai sensi dell’Art. 47 del D. Lgs. 81/08
📙 Modulo di Formazione Generale – 32 ore
đź“‹ PROGRAMMA
- Formazione Generale:
- MODULO TEORICO – Quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, i principali soggetti coinvolti: adempimenti e responsabilitĂ , la valutazione e le tipologie dei rischi, i modelli organizzativi, la segnaletica di sicurezza e i DPI, gli organi di vigilanza e di controllo, omologazione verifiche periodiche Dpr 462/01, stress da lavoro correlato, ruolo del R.L.S., nozioni di tecnica della comunicazione
đź’¶ COSTI
🔄 Aggiornamento < 50
🔄 Aggiornamento > 50
Si fa presente che l’aggiornamento della formazione RLS deve essere mantenuta aggiornata nel tempo attraverso una formazione periodica.
Per le imprese con 15 o piĂą lavoratori, la normativa prevede un aggiornamento annuale della durata di:
- 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori;
- 8 ore per le imprese con piĂą di 50 lavoratori.
“Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità , tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta.”
In considerazione dell’importanza del ruolo svolto dall’RLS all’interno dell’azienda e della necessità di mantenere nel tempo aggiornate le conoscenze in materia di salute e sicurezza, ESEB consiglia, in assenza di una puntuale previsione contrattuale, alle imprese con meno di 15 lavoratori di prevedere periodicamente la partecipazione dell’RLS a un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, tenendo conto dell’evoluzione dei rischi e dell’eventuale insorgenza di nuovi rischi.
L’indicazione delle 4 ore rappresenta una raccomandazione di ESEB, finalizzata a garantire un adeguato mantenimento delle competenze, e non costituisce una durata minima stabilita direttamente dalla legge.
Riferimenti normativi:Â art. 37, comma 11, D.lgs. 81/2008; D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Documenti Da Compilare per comunicare il nominativo RLS e inviarli a:
- cpt@eseb.it
- appalti@cassaedilebrescia.it